Interventi principali ammessi al SUPERBONUS 110%

Sono molte le persone che in questi giorni ci contattano dicendo di voler ristrutturare, unità immobiliari singole o condomini, “gratuitamente” o comunque sfruttando il bonus al 110% con cessione del credito o sconto in fattura, ma facciamo un po’ di chiarezza. Per iniziare bisogna chiarire un aspetto importante ossia quello del “gratuito”, aspetto spesso male interpretato dal cliente. In realtà le prime consulenze, lo studio di fattibilità dell’intervento e la sua conseguente progettazione vanno comunque pagati al professionista incaricato, tranne nei rari casi in cui esso accetti la cessione del credito o comunque lo sconto in fattura. Altro aspetto da considerare è il rapporto tra le spese effettive che si sosterranno ed i limiti di congruità dell’intervento; ma per questo vediamo gli interventi ammessi nella schematizzazione che segue.

INTERVENTI PRINCIPALI “TRAINANTI”

ISOLAMENTO TERMICO – Sono tutti quegli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro edilizio con un incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

SPESA MASSIMA:

  • 50.000,00 € per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti;
  • 40.000,00 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (da due ad otto U.I.); 30.000,00 € per edifici con più di otto U.I..

RISCHIO SISMICO – Sono tutti quegli interventi necessari alla riduzione del rischio sismico come previsti dall’art. 16, c. 1bis – 1septies D.L. n. 63/2013. In questo caso non abbiamo dei tetti di spesa generici come abbiamo trovato precedentemente bensì i limiti sono singolari per ciascun intervento.

CLIMATIZZAZIONE INVERNALE SU PARTI COMUNI – Sono tutti quegli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienze almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE n. 811/2013 della Commissione del 18 Febbraio 2013, a pompa di calore, inclusi anche apparecchi ibridi o geotermici, sistemi di microgenerazione e collettori solari.

SPESA MASSIMA

  • 20.000,00 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (da due ad otto U.I.); 15.000,00 € per edifici con più di otto U.I..

CLIMATIZZAZIONE INVERNALE SUGLI EDIFICI UNIFAMILIARI O SULLE UNITA’ IMMOBILIARI DI EDIFICI PLURIFAMILIARI – Questi differiscono dai precedenti perchè sono dedicati ell’unità immobiliari unifamiliari o alle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.Gli interventi sono i medesimi descritti precedentemente ma la detrazione viene calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 30.000,00 € per singola unità immobiliare.

INTERVENTI AGGIUNTIVI O “TRAINATI”

Questa classe d’interventi sono sempre inclusi nel SUPERBONUS 110% ma saranno eseguibili, e quindi detraibili al 110%, se realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di riduzione del rischio sismico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, quindi ad uno degli interventi “trainante” precedentemente descritti.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – Sono tutti quegli interventi di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013 che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, qualora non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. In questo caso non abbiamo dei tetti di spesa generice, bensì i limiti sono singolari per ciascun intervento e la detrazione.

FOTOVOLTAICO – Sono quegli interventi legati all’installazione, appunto, di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica. Va ricordato che il SUPERBONUS è valido anche per tutte le spese sostenute al 1/07/2020 al 31/12/2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici ai sensi dell’art. 1 c.1 lettere a,b,c,d del D.P.R. n. 412/1993, per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.

SPESA MASSIMA

  • 48.000,00 € e comunque nel limite di spesa di 2.400,00 € per ogni kW di potenza nominale;
  • Nel caso di intervento di cui all’art. 3 c.1 lettere d,e,f del D.P.R. n. 380/2001 (ad esempio interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica) il limite di spesa è ridotto a 1.600,00 € per ogni kW di potenza nominale.

INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI – Riguarda appunto l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che danno diritto al superbonus. La detrazione prevista dall’art. 16-ter del D.L. n. 63/2013 è calcolata su un ammontare massimo pari a 3.000,00 €, detraibile, come tutti gli interventi precedentemente descritto.

Spero, con questo breve articolo esplicativo, di aver chiarito quali sono gli interventi per cui il Decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1/07/2020 al 31/12/2021.