ECOBONUS 110% : come sanare alcune difformità edilizie

Il D.P.R. 380/2001 (T.U.E.) contempla due ipotesi di sanatoria degli interventi edilizi “abusivi”, denominata accertamento di conformità. Nello specifico, la disciplina statale offre la possibilità di regolarizzare “ex post” la realizzazione di un intervento edilizio in assenza o in difformità dal titolo abilitativo per esso prescritto, e precisamente:

  • ottenere il permesso a costruire in sanatoria in caso di interventi realizzati in assenza di permesso a costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso a costruire ex art. 23, c.1 del T.U.E. (cfr. art. 36, c.1);
  • ottenere la sanatoria dell’intervento edilizio realizzato in assenza o in difformità dalla S.C.I.A. cui risulta subordinato ai sensi dell’art. 22 c. 1 e 2 del T.U.E. (cfr. art. 37 c.4).

Non tutte le opere difformi possono essere sanate chiaramente ed è basilare specificare che esiste una sostanziale differenza tra difformità parziali e totali ed è utile, a chiarimento, richiamare una sentenza della corte di cassazione per la definizione delle difformità (C.P. n. 40541/2014) in cui si definisce:

  • parziale difformità cita testualmente “quello che evoca un intervento costruttivo, specificamente individuato, che, quantunque contemplato dal titolo abilitativo, venga tuttavia realizzato secondo modalità diverse da quelle fissate a livello progettuale”. Possono essere considerate parziali difformità delle piccole modifiche interne che incidono su elementi particolari e non essenziali della costruzione come ad esempio la struttura. Qui abbiamo avuto quest’anno (2020) un chiarimento nel decreto semplificazioni che abroga il comma 2-ter dell’art. 34 del T.U.E. relativo alle tolleranze ed inserisce l’art. 34-bis Tolleranze costruttive che cita: “c.1Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo, c.2 – Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile e c.3 Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.”.
  • totale difformità – è una difformità che presuppone un intervento costruttivo sostanzialmente diverso rispetto il progetto autorizzato, oppure, in casi estremi, realizzato senza alcun titolo abilitativo. Esempi di variazioni sostanziali possono essere l’aumento della cubatura, la violazione della normativa antisismica oppure anche il cambio di destinazione d’uso della costruzione.

Come detto inizialmente in entrambi i casi si può prevedere un intervento in sanatoria ma non in tutti i casi è possibile sanare una difformità; essendo i casi di difformità molteplici e singolari, non è possibile generalizzare pertanto qualora aveste particolari necessità potete contattarmi tramite il form “contatti” e ricevere una consulenza ad hoc. Per concludere l’articolo vi lascio un esempio pratico del più comune dei problemi in questo preciso periodo storico, la difformità delle distribuzioni interne tra realizzato e depositato, riscontrate durante un’asseverazione per ECOBONUS 110%. In questo si può sanare la difformità e la sanzione amministrativa sarà di € 1.000,00 nel caso in cui la CILA o la SCIA venga inviata a lavori ultimati; nel caso in cui la difformità sia riscontrata in sopraelevazioni (aumento di volumi) o frazionamenti si dovranno versare il doppio del contributo di costruzione che si sarebbero dovuti versare in caso di comunicazione precedente all’inizio dei lavori. A questi oneri saranno comunque da aggiungere i costi del professionista incaricato.

Questo tema meriterebbe sicuramente degli approfondimenti maggiori ma ho voluto focalizzare l’attenzione sul tipo di “abuso” e la sua possibilità di sanatoria. In definitiva oggi è possibile pagare delle sanzioni pecuniarie per sanare una difformità qualora l’intervento sia ammesso dalla normativa vigente e dai regolamenti urbanistici locali, per tutti gli altri interventi non previsti e realizzati in difformità, occorre demolire. Spero di esservi stato utile nel chiarire le difformità secondo il legislatore e come intervenire sulle stesse; resto a disposizione per qualsiasi chiarimento ulteriore, a presto!

Interventi principali ammessi al SUPERBONUS 110%

Sono molte le persone che in questi giorni ci contattano dicendo di voler ristrutturare, unità immobiliari singole o condomini, “gratuitamente” o comunque sfruttando il bonus al 110% con cessione del credito o sconto in fattura, ma facciamo un po’ di chiarezza. Per iniziare bisogna chiarire un aspetto importante ossia quello del “gratuito”, aspetto spesso male interpretato dal cliente. In realtà le prime consulenze, lo studio di fattibilità dell’intervento e la sua conseguente progettazione vanno comunque pagati al professionista incaricato, tranne nei rari casi in cui esso accetti la cessione del credito o comunque lo sconto in fattura. Altro aspetto da considerare è il rapporto tra le spese effettive che si sosterranno ed i limiti di congruità dell’intervento; ma per questo vediamo gli interventi ammessi nella schematizzazione che segue.

INTERVENTI PRINCIPALI “TRAINANTI”

ISOLAMENTO TERMICO – Sono tutti quegli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro edilizio con un incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

SPESA MASSIMA:

  • 50.000,00 € per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti;
  • 40.000,00 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (da due ad otto U.I.); 30.000,00 € per edifici con più di otto U.I..

RISCHIO SISMICO – Sono tutti quegli interventi necessari alla riduzione del rischio sismico come previsti dall’art. 16, c. 1bis – 1septies D.L. n. 63/2013. In questo caso non abbiamo dei tetti di spesa generici come abbiamo trovato precedentemente bensì i limiti sono singolari per ciascun intervento.

CLIMATIZZAZIONE INVERNALE SU PARTI COMUNI – Sono tutti quegli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienze almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE n. 811/2013 della Commissione del 18 Febbraio 2013, a pompa di calore, inclusi anche apparecchi ibridi o geotermici, sistemi di microgenerazione e collettori solari.

SPESA MASSIMA

  • 20.000,00 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (da due ad otto U.I.); 15.000,00 € per edifici con più di otto U.I..

CLIMATIZZAZIONE INVERNALE SUGLI EDIFICI UNIFAMILIARI O SULLE UNITA’ IMMOBILIARI DI EDIFICI PLURIFAMILIARI – Questi differiscono dai precedenti perchè sono dedicati ell’unità immobiliari unifamiliari o alle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.Gli interventi sono i medesimi descritti precedentemente ma la detrazione viene calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 30.000,00 € per singola unità immobiliare.

INTERVENTI AGGIUNTIVI O “TRAINATI”

Questa classe d’interventi sono sempre inclusi nel SUPERBONUS 110% ma saranno eseguibili, e quindi detraibili al 110%, se realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di riduzione del rischio sismico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, quindi ad uno degli interventi “trainante” precedentemente descritti.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – Sono tutti quegli interventi di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013 che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, qualora non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. In questo caso non abbiamo dei tetti di spesa generice, bensì i limiti sono singolari per ciascun intervento e la detrazione.

FOTOVOLTAICO – Sono quegli interventi legati all’installazione, appunto, di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica. Va ricordato che il SUPERBONUS è valido anche per tutte le spese sostenute al 1/07/2020 al 31/12/2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici ai sensi dell’art. 1 c.1 lettere a,b,c,d del D.P.R. n. 412/1993, per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.

SPESA MASSIMA

  • 48.000,00 € e comunque nel limite di spesa di 2.400,00 € per ogni kW di potenza nominale;
  • Nel caso di intervento di cui all’art. 3 c.1 lettere d,e,f del D.P.R. n. 380/2001 (ad esempio interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica) il limite di spesa è ridotto a 1.600,00 € per ogni kW di potenza nominale.

INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI – Riguarda appunto l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che danno diritto al superbonus. La detrazione prevista dall’art. 16-ter del D.L. n. 63/2013 è calcolata su un ammontare massimo pari a 3.000,00 €, detraibile, come tutti gli interventi precedentemente descritto.

Spero, con questo breve articolo esplicativo, di aver chiarito quali sono gli interventi per cui il Decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1/07/2020 al 31/12/2021.

CHI SONO

Matteo Cornia, Ingegnere Edile – Architetto, laureato nel Luglio 2012 presso la facoltà di ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Sono abilitato alla professione di Ingegnere dal 2013 ed iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Latina sezione A, settore Civile/Ambientale. La mia passione per l’ingegneria e le costruzioni inizia a trasformarsi in realtà nel 2012, subito dopo la laurea, quando iniziano le prime collaborazioni con studi professionali, imprese ed enti pubblici. Dopo questa prime esperienze lavorative su cantieri ed opere di modesta entità, ho deciso di intraprendere un’esperienza all’estero, in Africa. Tra il Novembre 2015 e il Dicembre 2018, ho gestito un portafoglio di oltre 15 milioni di dollari come PM per conto di SKE Int., un appaltatore della base della US Navy in Djibouti, Africa. Dal Gennaio 2019, rientrato in Italia dalla campagna africana, lavoro come ingegnere civile libero professionista con specializzazione in Project & Construction Management.

https://www.linkedin.com/in/matteo-cornia-76650958/

Progettazione e gestione della commessa a 360°

Lo studio offre prestazioni legate all’ingegneria civile, all’architettra ed al Project & Construction Management e si rivolge a clienti, privati ed aziende, che necessitano di prestazioni professionali o consulenze tecniche per la realizzazione di opere e/o infrastrutture nei campi pubblico e privato. Collaboriamo anche con imprese, non strutturate con uffici tecnici interni, per l’assistenza nelle gare d’appalto con offerte tecniche migliorative e per la loro gestione da un punto di vista tecnico-economico.

Per il committente privato il nostro staff, composto da figure professionali diverse come Architetti e Geometri, ci consente di offrire soluzioni “chiavi in mano” con assistenza e gestione durante tutto l’iter procedurale; dallo studio di fattibilità tecnico/economica, passando per la progettazione, fino ad arrivare alla realizzazione dell’opera garantendone il rispetto del budget prefissato in fase preliminare.